AUTORITA' DI VIGILAZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 PRIME
INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME
MODIFICATA DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 284 del 4 dicembre 2010) |
1. Premessa
Il 7 settembre 2010 è entrato in
vigore il Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia, di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U.
23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge n.
187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative
ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi,
al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui allarticolo
3 della citata legge. Questultimo, al comma 1, come modificato
dallarticolo 7, comma 1, lett. a), n.1 del d.l. n. 187/2010,
stabilisce che per assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche
non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché
alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono
essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. Il successivo comma
2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti
destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche,
che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per lintero importo dovuto (
).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è,
inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti
obbligati allapplicazione della norma, il codice identificativo
di gara (CIG), attribuito dallAutorità, su richiesta
della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dellarticolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP).
Considerata la delicatezza e la complessità della materia
ed il suo impatto sul mercato, lAutorità adotta
la presente determinazione con lobiettivo di offrire alcune
prime indicazioni applicative circa larticolo 3 della legge
n. 136/2010, come modificato dal d.l. n. 187/2010.
2. Entrata in vigore
La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente
una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad
interpretazioni divergenti.
Il Ministero dellInterno, con nota n. 13001/118/Gab del
9 settembre u.s., aveva affermato che lambito di applicazione
dovesse intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. Larticolo
6, comma 1, del d.l. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione,
disponendo che larticolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute
si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge e
ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli
obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere
dopo lentrata in vigore della legge, ancorché relativi
a bandi pubblicati in data antecedente allentrata in vigore
della legge stessa.
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto
allapplicazione dellarticolo 3, dal momento che,
in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile
inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Pertanto, sono ab initio soggetti agli obblighi di tracciabilità
i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari,
per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente
(cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti
pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento
dellappaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti
pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso
dopera che superino il quinto dellimporto complessivo
dellappalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici
e articolo 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145 del 19 aprile 2000), in quanto tutte fattispecie ascrivibili
ad un nuovo contratto.
In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata
in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma
transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti - ed i contratti
di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - sono
adeguati alle disposizioni di cui allarticolo 3 (
)
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge. La previsione, quanto mai opportuna per motivi
di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità,
impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere
alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro
il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima
della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti
potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori,
tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti
anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della
clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo
2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla
tracciabilità saranno nulli e, pertanto ,inidonei a produrre
alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in correlazione
la citata norma transitoria con il comma 8 dellarticolo
3, che prevede linserimento a pena di nullità
di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la
stazione appaltante) avente ad oggetto lassunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con
la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò
vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa loperatività
della disposizione di cui allarticolo 1339 c.c.. Come è
noto, tale articolo prevede linserzione automatica nel
contratto delle clausole imposte dalla legge, ove laccordo
ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dellautonomia
contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che
lesercizio dellattività economica si traduca
in un regolamento di interessi contrario allutilità
sociale, ai sensi dellarticolo 41 della Costituzione.
Pertanto, nulla quaestio in relazione ai contratti sottoscritti
dopo lentrata in vigore della legge n. 136/2010 che devono
ab origine contenere la clausola di tracciabilità; per
i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore
assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i
contratti alle nuove disposizioni.
Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a questultima
fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni
appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dallarticolo
1339 c.c.. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare
unintegrazione formale espressa dei contratti in essere
alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il
meccanismo dellinserzione automatica della clausola.
Stante il tenore letterale del comma 8 dellarticolo 3 e
fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione
del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di
prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere,
si suggerisce di integrare espressamente i contratti già
stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più
cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli
operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio
della nullità dellaccordo.
Quanto precede vale anche in riferimento allinserzione
della clausola in commento nei contratti sottoscritti dallappaltatore
con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese,
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle
forniture, nel rispetto del comma 9 dellarticolo 3.
Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole
in questione.
3. Ambito di applicazione
Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario
contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori
e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché
ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dallampia dizione
impiegata dallarticolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità
dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche
quelli esclusi in tutto o in parte dallambito di applicazione
del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; 2) concessioni
di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del
Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico -
privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4)
contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia,
ivi compresi gli affidamenti diretti.
In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità
antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata
ai contratti pubblici, sono tenuti allosservanza degli
obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati allapplicazione
del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero
di tali soggetti, sono incluse le stazioni appaltanti,
definite allarticolo 3, comma 33, del Codice dei contratti
come le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti
di cui allarticolo 32. Le amministrazioni aggiudicatrici,
a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo,
che menziona le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi
di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti. Sono, inoltre,
sottoposti agli obblighi ex articolo 3 gli enti aggiudicatori
di cui allarticolo 207 del Codice dei contratti pubblici,
ivi incluse le imprese pubbliche.
La disposizione in commento individua,
inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità,
correlandoli alla filiera delle imprese, interessati
a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.
Larticolo 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 ha chiarito
che lespressione filiera delle imprese si intende
riferita ai subappalti come definiti dallarticolo
118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonché ai subcontratti stipulati per lesecuzione,
anche non esclusiva, del contratto. Lintento del
legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità
dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura
coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto
del contratto. Se tale è la ratio, ciò che deve
essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di
affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento
(subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per
lesecuzione del contratto principale), a prescindere dal
livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione
è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dellarticolo
3.
Secondo quanto previsto nel d.l. n. 187/2010, con il termine
contratti di subappalto si intendono i subappalti
soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti assimilati
ai subappalti ai sensi dellarticolo 118, comma 11, prima
parte, del Codice; con il termine subcontratti, si
intenda linsieme più ampio dei contratti derivati
dallappalto, ancorché non qualificabili come subappalti,
riconducibili allarticolo 118, comma 11, ultima parte,
del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come
contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì
soggetto a comunicazione nei confronti del committente).
Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il d.P.R.
2 agosto 2010, n.150, recante il regolamento in materia di rilascio
delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri,
allarticolo 1, precisa che le imprese interessate allesecuzione
dei lavori pubblici sono tutti i soggetti che intervengono
a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dellopera,
anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi,
ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia limporto
dei relativi contratti o dei subcontratti. Ciò risulta
anche coerente con la finalità di interesse pubblico che
impone allappaltatore lobbligo di comunicare alla
stazione appaltante il nominativo del subcontraente, limporto
del contratto e loggetto del lavoro per i subcontratti
stipulati per lesecuzione del contratto, a prescindere
dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto
ai sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti
pubblici (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre
2008, n. 10059). Daltra parte, lautorizzazione della
stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma
8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore
al 2% dellimporto della prestazione affidata o di importo
inferiore a 100.000 euro (come chiarito dallAutorità
nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione
del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico,
inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle
commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della
valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato,
sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).
A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici,
possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture
di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti,
trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti,
espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie
di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile).
Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici
soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono
rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società
pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori
individuali, professionisti) né il tipo di attività
svolta.
In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria
e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui
allarticolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti
ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione
degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò,
sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare
tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere
persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non
può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria
sotto il profilo della figura delloperatore economico (persona
fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso
Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone
fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.
Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nellobbligo
di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti
lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi)
che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili
ai vincitori di detti concorsi.
Al contrario, non rientrano nellambito applicativo della
norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale,
non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo,
possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri
diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di
missione, nonché le spese sostenute per lacquisto
di materiale di modesta entità e di facile consumo, di
biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni
periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate
con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.
La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità,
tra i quali lutilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari
di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra
i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti
pubblici che stipulano appalti per la realizzazione delloggetto
del finanziamento indipendentemente dallimporto.
Resta ferma, infine, lapplicazione
delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto
alla criminalità organizzata, che prevedono controlli
più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge
n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in
Abruzzo e allExpo 2015, ovvero attivate in via convenzionale
attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio,
il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme,
inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario
delle infrastrutture strategiche di cui allarticolo 176
del Codice dei contratti pubblici.
4. Indicazioni generali sulle modalità
di attuazione della tracciabilità
Il comma 1 dellarticolo 3 della legge
n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:
a. utilizzo di conti correnti bancari o
postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.
Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante
a favore dellappaltatore sia quelli effettuati dallappaltatore
nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori
economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri
termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori
della filiera, lapertura di conti correnti bancari o postali
dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in
entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
b. effettuazione dei movimenti finanziari
relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;
c. indicazione negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dellarticolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
Si forniscono di seguito alcune indicazioni
operative circa tali prescrizioni.
1.Con riguardo al conto corrente dedicato,
il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che lespressione
anche in via non esclusiva si interpreta nel senso
che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti
bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più
commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata
la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa
il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti
possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei
alle commesse pubbliche comunicate. Pertanto, i conti correnti
dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente
anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto
cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera
anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente
dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate
alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non
tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono
essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte
le operazioni relative a questa commessa devono transitare su
un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare
più conti alla medesima commessa, così come dedicare
un unico conto a più commesse. Gli operatori economici,
inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche
un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni
normativamente previste.
2.Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dellarticolo
3 della legge n. 136/2010, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la
possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti
dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad
assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità
sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche);
queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente
usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali,
che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute
bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni.
Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla
circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dallinizio
dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio,
infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con
un avviso al debitore e si chiude con leventuale pagamento
che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente
impostate dal creditore.
Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio
di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente
non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità.
Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato
offerto in Italia; esso consente di effettuare lincasso
di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono
pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e
presuppone una preautorizzazione alladdebito in conto da
parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce
il RID non sembra in grado di gestire i codici. E in corso
di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni
tecniche alternative: tra queste, labbinamento univoco
dei codici alla delega RID allatto di attivazione del rapporto,
con successiva gestione della fase di riscontro nellambito
della c.d. procedura di allineamento elettronico degli
archivi. Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo
assimilabile al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche
sono definite nellambito del Rulebook redatto dallo European
Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale
potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola.
Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di
ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza
a rispettare il requisito della piena tracciabilità.
E peraltro onere dei soggetti tenuti
allosservanza degli obblighi di tracciabilità conservare
la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi.
3.Si precisa che lobbligo di cui
allarticolo 3, comma 5, è da intendere posto a carico
anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e,
ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento allappaltatore
o al concessionario di finanziamenti pubblici.
4.In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche
i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove
necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti alloperatore
economico cedente mediante strumenti che consentono la piena
tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
5.Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo
tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni
loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker
dincassare i premi per il tramite del proprio conto separato
di cui allarticolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto
dedicato ai sensi della legge n. 136/2010, senza
richiedere laccensione di un altro conto dedicato in via
esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.
Larticolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni
prevede, altresì, in alternativa allaccensione del
conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker
deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti
i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti
del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.
5. Richiesta ed indicazione del codice
identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)
Larticolo 7, comma 4, del d.l. n.
187/2010 ha sostituito il comma 5 dellarticolo 3 stabilendo
che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta
della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). Pertanto, il CIG codice che identifica il
singolo affidamento nellambito del progetto, a fronte del
quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale
voce di spesa del quadro economico del progetto è
divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi
finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente
ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dallimporto
dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi,
anche per i contratti di cui allarticolo 17 del Codice
dei contratti pubblici.
Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento
(cfr., sul punto, comunicato del Presidente dellAutorità
del 7 settembre scorso) in un momento antecedente allindizione
della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato
nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione
di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.
Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta
comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nellordinativo
di pagamento. E questo, ad esempio, il caso degli acquisti
di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico
della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 101/2002:
in tal caso, infatti, lincontro tra offerta privata e domanda
pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta,
direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.
In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante
lobbligo della contribuzione nei confronti dellAutorità,
del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nellordinativo
di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via durgenza
e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Con riguardo ai contratti stipulati nellambito del sistema
delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi
quadro, oltre allobbligo di richiesta del CIG per la stipula
della convenzione o dellaccordo, le amministrazioni che
vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni
specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato
nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta
di tale CIG derivato, è, però, necessario
fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o allaccordo
quadro.
Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, per
la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici con riguardo a ogni nuovo progetto di investimento
pubblico (articolo 11, della legge n. 3/2003 citata), senza
alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del
rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate
dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27 dicembre
2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003,
n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).
6. Gestione dei movimenti finanziari
6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti,
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
e provvista di immobilizzazioni tecniche
Larticolo 3, comma 2, prevede che
devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni
verso conti non dedicati, quali:
stipendi (emolumenti a dirigenti
e impiegati);
manodopera (emolumenti a operai);
spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità,
canoni per utenze e affitto);
provvista di immobilizzazioni tecniche;
consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente
dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti
pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per
il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile
in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una
determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più
commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per
lintero con esclusivo riferimento ad una delle commesse
in questione, mentre non sarà considerato per le altre.
Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno
effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica
commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione
ad una pluralità di contratti.
Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato
il CIG/CUP.
I pagamenti di cui al comma 2 dellarticolo 3 devono essere
eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per
lintero importo dovuto, essendo escluso il ricorso
al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, lutilizzo
di assegni bancari e postali può ritenersi consentito
solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti
ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere
su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui
vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti
titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità
(non è necessario che sugli stessi venga riportato il
CUP e il CIG).
6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali
assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori
o fornitori di pubblici servizi
Ai sensi del comma 3 dellarticolo
3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti
diversi dal bonifico i pagamenti per:
imposte e tasse;
contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla
commessa;
gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica,
telefonia, ecc.).
Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e,
comunque, effettuati con modalità idonee a consentire
la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr.
articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza lindicazione
del CIG/CUP.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per
tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento,
purché emesse a valere su un conto dedicato.
Per quanto riguarda , poi, lespressione
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500
euro di cui al comma 3, secondo periodo, dellarticolo
3 della legge n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che
la soglia indicata di 500 euro è riferita allammontare
di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel
corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia
di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti
di protezione civile).
6.3 Spese estranee al contratto pubblico
cui si riferisce il conto corrente dedicato
In base al comma 4 dellarticolo 3,
come modificato dallarticolo 7 del d.l. n. 187/2010, ove
per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma
1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
. La previsione deve essere letta in connessione con la
facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente
dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi per i quali è stato
rilasciato il CIG.
In detta evenienza, qualora loperatore
economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo
potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o
con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità,
nei termini già esposti.
In particolare, nel caso in cui il conto
dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere in rosso,
attesa limpossibilità per limpresa
di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente
non dedicato, pena lapplicazione delle sanzioni previste
dalla legge n.136/2010 (articolo 6) non sembra sussistere
alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti
che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto
corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.
7. Comunicazioni
E stabilito (articolo 3, comma 7,
come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi
di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:
gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali dedicati, con lindicazione dellopera/servizio/fornitura
alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi;
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dallaccensione
del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica (cfr. articolo
3, comma 7 come modificato dallarticolo 7, comma 1, lett.
a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che
il termine utilizzazione sia stato impiegato nel
senso di destinazione del conto alla funzione di
conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione
alla stazione appaltante, non é ipotizzabile lutilizzo
del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere
sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto
munito di apposita procura.
Lomessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui allarticolo 3, comma 7, comporta, a
carico del soggetto inadempiente, lapplicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo
6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere allobbligo
di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9
dellarticolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole
di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto
munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante
copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori
ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente determinazione.
Firmato:
Il Presidente relatore
Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio
in data: 19 novembre 2010
Il Segretario: Maria Esposito
--------------------------------------------------------------------------------
Allegato 1
Schema della clausola da inserire nel contratto
tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (
)
(Obblighi dellappaltatore relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari)
1.Lappaltatore (
) assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
2.Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di (
) della notizia dellinadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Schema della clausola da inserire nel contratto
tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (
)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari)
1.Limpresa (
), in qualità
di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (
) nellambito
del contratto sottoscritto con lEnte (
), identificato
con il CIG n. (
)/CUP n. (
), assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allarticolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2.Limpresa (
), in qualità di subappaltatore/subcontraente
dellimpresa (
), si impegna a dare immediata comunicazione
allEnte (
) della notizia dellinadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
3.Limpresa (
), in qualità di subappaltatore/subcontraente
dellimpresa (
), si impegna ad inviare copia del presente
contratto allEnte (
).
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